mercoledì 18 giugno 2008

STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Denominazione, sede e natura dell’associazione,durata)
1. É costituita una libera Associazione di Promozione Sociale tra cittadini di cui alla Legge 383/2000 e successive modificazioni, secondo i principi fondanti di cui agli art. 17 e 18 del Costituzione
2. L’Associazione è Denominata “FAGHIMOS gruppo acquisto solidale”, in forma abbreviata “Faghimos” e ha sede in Cagliari nella Via Galassi, 2 c/o Consart.
3. Con apposita delibera del Comitato Direttivo, potranno essere aperte sedi dell’Associazione in tutto il territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.
4. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2
(Statuto e regolamento
)
1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e della comunità europea, oltre che dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Con apposito regolamento, che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione

Art. 3
(Efficacia dello Statuto e dei regolamenti
)
1. Lo statuto e i regolamenti vincolano alla loro osservanza gli aderenti all’associazione e costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell’attività della stessa Associazione.

Art. 4
(Modificazioni ed integrazione dello Statuto)
1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea dei soci, all’uopo convocata, con le maggioranze appresso previste.
2. La deliberazione di modifica dello statuto è presa con due terzi dei voti degli aderenti all’Associazione, riuniti in assemblea con le maggioranze previste per questa in prima convocazione.
3. Per le modifiche statutarie che dovessero rendersi obbligatorie per nuove disposizioni legislative, provvede il Consiglio Direttivo.
Titolo II
Finalità dell’Associazione


Art. 5
(Solidarietà sociale)
L'Associazione è indipendente, non ha fini di lucro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione, di informazione-formazione e di socializzazione tra i cittadini.
L’ Associazione fonda la propria attività e la propria forma organizzativa sui principi democratici, sull’etica, sulla solidarietà sociale e sulla tutela ambientale e delle specie animali. Persegue il miglioramento della qualità della vita per tutti.
L’ Associazione ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
a. La ricerca di strade innovative per la creazione di modelli produttivi e commerciali equi ed eco-compatibili;
b. La dignità del lavoro;
c. La cultura del riciclo;
d. I diritti dei cittadini alla tutela dell’ambiente;
e. il diritto dei contadini e dei lavoratori agricoli a produrre;
f. la realizzazione di strumenti partecipati per promuovere, distribuire e consumare cibo sano a prezzi giusti;
g. il consumo e la diffusione di prodotti alimentari e non, prodotti naturali ed eco-compatibili;
h. acquisto, al solo scopo di distribuire fra i soci, prodotti alimentari e non, senza fini di lucro;
i. il sostegno a chi produce con metodi compatibili con gli obiettivi dell’associazione, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione;
j. la solidarietà e la giustizia sociale;
k. un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile nel rispetto di tutti gli esseri umani e degli animali;
l. attività a favore dei cittadini e delle loro reti di relazione a partire da quelli che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di razza, di cultura, di lingua, di religione, di cittadinanza, ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto;
m. la raccolta e la distribuzione di generi alimentari e non, a favore di soggetti socialmente ed economicamente bisognosi;

Art.6
(Attività)
1. Gli strumenti utilizzati per il conseguimento degli obiettivi e degli scopi sociali sono:

a. acquisti collettivi di prodotti;
b. assistenza ed informazione nel campo alimentare e non, e nei settori ad essi collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
c. promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
d. tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Titolo III
I soci

Art. 7
(Ammissione)
1. Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani, della comunità europea ed extracomunitari, nonché enti pubblici e privati ed associazioni che ne condividono le finalità e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. L’ammissione a socio dei nuovi iscritti è deliberata dal Consiglio Direttivo;
3. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Consiglio Direttivo territoriale competente, la domanda medesima si intende accolta. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo territoriale competente, sentito il Presidente dell’associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.
4. Gli iscritti sono registrati in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del tesoriere dell’associazione.

Art. 8
(Esclusione e recesso)
1. Saranno esclusi gli iscritti che si rendessero colpevoli di gravi inadempienze rispetto ai principi dello statuto e dei regolamenti e ne violini ripetutamente le disposizioni.
2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo su proposta del Collegio di
3. Garanzia.
4. L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa. L’associato può recedere dall’Associazione mediante omunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
Art. 9
(Diritti e doveri)
1. Gli Associati hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organismi.
2. Gli iscritti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l’attività, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Gli iscritti non in regola con i pagamenti non possono ricoprire cariche o incarichi di alcun genere e decadono da quelli eventualmente ricoperti.
Art. 10
(Procedimenti disciplinari)
1. Prima di decidere in merito all’esclusione, il presidente del Collegio di Garanzia dovrà inviare al socio interessato una Raccomandata A.R. nella quale si muovono gli addebiti reggenti la proposta di esclusione e si chiede, entro un termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, che siano forniti chiarimenti o controdeduzioni in merito.
2. L’iscritto che lo richieda, pena la decadenza del procedimento, dovrà essere sentito in audizione dal Collegio di Garanzia, se formalmente richiesto attraverso lettera scritta, da inviarsi, al Presidente del Collegio di Garanzia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ;
4. Il Collegio di Garanzia, riunito in sede disciplinare è legittimamente formato quando risultino presenti i 2/3 dei suoi componenti e decide a maggioranza dei voti;
5. Il voto in merito alle questioni disciplinari è segreto.
6. nel giudizio disciplinare, l’iscritto nei cui confronti si procede ha diritto ad essere assistito da altri due iscritti a propria difesa;
7. La decisione del Collegio di Garanzia in sede disciplinare è immediatamente efficace ed è comunicata tramite lettera raccomandata all’associato interessato.
8. Il Collegio di garanzia giudica secondo equità e senza formalità di procedura, assicurando il rispetto delle garanzie di difesa e del contraddittorio. Le sedute del Collegio di Garanzia non sono pubbliche quando riunito in sede disciplinare, a meno che l’incolpato ne faccia richiesta. Le decisioni del Collegio di Garanzia sono inappellabili.

Titolo IV
Gli organi

Art. 11
(Organi dell’associazione)
1. Sono organi dell’Associazione;
a. L’Assemblea dei soci
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il Presidente
d. Il segretario
e. Il tesoriere
f. Collegio di garanzia
2. Le cariche sociali sono assunte a titolo volontario e gratuito, salvo un rimborso delle spese determinato con delibera del Consiglio Direttivo;
3. Tutte le cariche sociali dell’Associazione dura tre anni e possono essere rinnovate.
4. Di tutte le riunioni degli organi statutari e regolamentari dell’Associazione va redatto processo verbale a cura dei rispettivi segretario territoriali.

Art. 12
(Assemblea dei soci)
1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ad essa possono intervenire solo i soci in regola con le quote sociali.
2. L'assemblea sarà presieduta dal presidente, o da un uno dei vice presidenti.
3. La convocazione dell’assemblea avviene con lettera prioritaria spedita ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali oppure tramite sistemi di trasmissione telematica quali fax, e-mail, sms. mms, per telefono o con altro mezzo idoneo la cui la tecnologia sia pienamente disponibile da parte dei soci. Le convocazioni devono indicare il luogo, il giorno e l’ora in cui si riunisce l’assemblea sia in prima che in seconda convocazione, nonché dovrà indicare gli argomenti da trattare.
4. L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. Essa è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo in apposita riunione, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, i quali dovranno indicare gli argomenti da trattare.
5. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti ed è riunita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Il verbale di ogni assemblea sarà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.
6. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per l’approvazione del Bilancio che dovrà essere approvato entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sugli indirizzi politici dell’Associazione, provvede all’elezione del Consiglio Direttivo, e decide in merito a tutte le materie ad essa attribuite dalla legge.
7. L’assemblea è straordinaria per deliberare sulle modifiche statutarie e per le materie stabilite dalla legge.

Art. 13
(Il Consiglio Direttivo)
1. L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea.
2. Il C.D. nomina fra i suoi componenti: un Presidente e da 2 a 4 vicepresidenti, un tesoriere ed un segretario.
3. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri questo s’intenderà decaduto
4. Le riunioni del C.D. sono convocate dal presidente tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata postale o a mano, ovvero fax, ovvero e-mail, ovvero sms, ovvero mms, e si svolgeranno presso la sede sociale o in altro luogo stabilito dal C.D. per le riunioni.
5. Il C.D. e' validamente riunito, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza, in seconda convocazione è validamente riunito se sono presenti almeno tre componenti e delibera a maggioranza.
6. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri del direttivo.
7. Il C.D. controlla periodicamente la gestione amministrativa dell’Associazione, verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili.
8. Il C.D. propone la relazione annuale da presentare all’assemblea dei soci.

Art. 14
(Il presidente)
1. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.
2. Le funzioni e i poteri del presidente possono essere delegati ai vicepresidenti anche su materie specifiche.
3. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.
4. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le competenza spettano al Vicepresidente più anziano.
Art. 15
(Il segretario)
1. Cura la redazione dei verbali delle riunioni degli organismi sociali.
2. Tiene i libri sociali dell’associazione e ne cura l’aggiornamento.

Art. 16
(Tesoriere)
1. Spetta al tesoriere:
a. Tenere la contabilità
b. Emettere pagamento con il concorso del presidente
c. Tenere la cassa
d. Curare la redazione del bilancio

Art. 17
(Collegio di Garanzia)
1. Il Collegio di Garanzia è costituito da 3 a 5 membri eletti dall’assemblea fra i soci.
2. Il collegio di Garanzia elegge al suo interno un presidente
3. Il presidente partecipa, con diritto di parola, alle sedute del C.D. di cui è invitato permanente.
4. Il Collegio di Garanzia controlla e verifica sul rispetto dello Statuto e dei suoi regolamenti. Ad esso può rivolgersi ognuno dei soci quando riscontrasse la violazione da parte di qualunque organismo delle norme regolatrici l’attività e l’amministrazione dell’Associazione.
5. Il Collegio di garanzia esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi
6. Il Collegio di Garanzia è l’organo di controllo e di garanzia dell’Associazione.
7. Il Collegio di Garanzia è competente a giudicare le controversie interne tra iscritti e tra questi e l’Associazione, sulle questioni che riguardano l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sulle controversie relative all’adesione o all’esclusione dei soci.
8. Il Collegio di Garanzia è titolare delle funzioni disciplinari che esercita su ricorso o d’ufficio.
9. Le competenze del Collegio di Garanzia sono esercitate dal Consiglio Direttivo fino alla costituzione del Collegio di Garanzia.

Titolo V
Le risorse economiche

Art. 18
(Indicazione delle risorse economiche)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. contributi a titolo patrimoniale
b. erogazioni, donazioni e lasciti di terzi
c. beni mobili e immobili acquistato con le eccedenze di bilancio
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo volgimento della propria attività da:

a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
3. Durante la vita dell’Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
4. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 19
Beni
1. I beni dell’Associazione possono essere beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. Essi possono essere acquistati dall’Associazione ed essere alla stessa intestati.
2. I beni dell’associazione dovranno essere inventariati in apposito registro a cura del tesoriere.

Titolo VI
Il Bilancio

Art. 20
(Formazione del Bilancio)

1. I Consigli Direttivi, di tutte le strutture territoriali, dell’Associazione hanno l’obbligo di formare il bilancio consuntivo dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate ed il bilancio preventivo per l’anno successivo, che deve contenere la previsione dei programmi, delle iniziative, delle attività e dei relativi conti economici preventivi, con l’indicazione dei fabbisogni e delle relative fonti.
2. I Bilanci devono essere approvati dalle rispettive assemblee territoriali ordinarie entro il mese di maggio di ciascun anno. Al fine di consentire che ogni socio possa prenderne visione preventiva, lo stesso deve essere a disposizione in tutte le sedi dell’associazione dal giorno di convocazione dell’assemblea per la discussione dello stesso.

Titolo VII
Le convenzioni

Art. 21
1. L’Associazione potrà stipulare convenzioni con altre associazioni presenti negli stati comunitari ed extracomunitari.
2. All’associazione possono convenzionarsi altre associazioni, movimenti e organizzazioni
3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente, il quale in accordo con il Consiglio Direttivo ne decide l’attuazione.
4. L’associazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie finalità sociali e per attività culturali e di solidarietà.
5. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell’Associazione a cura del Presidente

Titolo VIII
Dipendenti e Collaboratori

Art. 22
Dipendenti
1. L’Associazione può assumere dipendente e collaboratori
2. Il rapporto fra dipendenti e Associazione è disciplinato dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Titolo IX
Disposizioni Finali

Art. 23
(Controversie)
1. Per tutte le controversie fra soci e Associazione, è competente il Foro di Cagliari

Art. 24
(Convocazioni Urgenti)

1. In caso di comprovata urgenza, tutti gli organismi statutari possono essere convocati in via d’urgenza. Le convocazioni urgenti possono essere inviate anche 24 ore prima della seduta.
2. L’Assemblea dei soci non potrà in alcun caso essere convocata in via d’urgenza.

Art. 25
(Scioglimento e liquidazione
)
Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell’Associazione l’assemblea degli iscritti determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori tra i propri aderenti.

Art. 26
(Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 27
(Video conferenze)
Tutte le riunioni degli organismi statutari e regolamentari dell’Associazione potranno tenersi in video conferenza. Questo sarà disciplinato con apposito regolamento redatto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 28
(Lingua)
1. Le lingue dell’Associazione sono il sardo e l’italiano.
2. Gli atti dell’Associazione possono essere redatti indifferentemente in entrambe le lingue
Art. 29
(Articolo finale)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e della normativa in materia.

Nessun commento: